Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
E, p.c. Al Capo Dipartimento per il Sistema Educativo
di Istruzione e Formazione
OGGETTO: Anno scolastico 2017/2018 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di
supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
Con la presente nota si forniscono istruzioni ed indicazioni operative in materia di
attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2017/18.
1 – CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
Anche per l’a.s. 2017/18 si richiamano le procedure, modalità operative e modelli
organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per l’individuazione
delle “scuole di riferimento” e dei requisiti che le stesse devono possedere così come la scelta di
altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
Per quanto riguarda l’istituto della delega, disciplinato dall’art. 3, comma 2, del
Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, si ricorda che la delega, se conforme
alle indicazioni dell’art. 3, comma 2, deve intendersi ugualmente valida sia nella fase di
competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei dirigenti
scolastici delle scuole di riferimento.
L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad
esaurimento avviene secondo le relative disposizioni dell’art. 3, comma 2, e seguenti del
Regolamento.
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del
rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze trovano piena applicazione le
disposizioni contenute nell’art. 8 del Regolamento.
Si richiama, inoltre, l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato
Regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di
attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci,
senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a
supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per
l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o
diverso insegnamento.
Analogamente, durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di
supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, è consentito rinunciare ad uno
“spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché
all’atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva
comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.
Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di
istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti
dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori nella provincia.
E’ possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola
risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati
destinatari di pronunce giudiziali favorevoli in forza delle quali, il disposto inserimento con
riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto, risulti configurato dal giudice come
pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse.
SUPPLENZE BREVI
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle prescrizioni contenute nell’art. 1, comma 333,
della Legge 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), che introduce il divieto di conferire al
personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al
primo periodo dell’art. 1 comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatte salve la tutela e
la garanzia dell’offerta formativa.
I posti del potenziamento introdotti dall’art. 1 comma 95 della Legge 13 luglio 2015 n.
107 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad
eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente
nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto e purché si tratti di assenze
superiori a 10 giorni.
Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 85, della sopra richiamata Legge 107/2015,
tenuto conto degli obiettivi di cui al comma 7 dell’art. 1 della Legge citata, il dirigente
scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze
temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, che, in possesso del
previsto titolo di studio di accesso, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il
trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
POSTI DI SOSTEGNO
Con riferimento alle operazioni di attribuzione delle supplenze da parte dei competenti
Uffici territoriali degli uffici Scolastici regionali e delle “scuole di riferimento”, si ribadisce l’esigenza, richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti
di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione: ciò sia per le
particolari, modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze
stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli alunni disabili.
Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9
febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato
e determinato, con priorità su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di
contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto
esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato
D.M. n. 21/2005.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle
graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto, i posti eventualmente residuati
sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando
gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia. Per
quanto riguarda l’eventuale esaurimento dello specifico elenco di I fascia delle graduatorie di
istituto dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di
secondo grado, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede tramite lo
scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
In caso di esaurimento degli elenchi del sostegno delle graduatorie di istituto di prima,
seconda e terza fascia, si ricorre successivamente, a quelli delle altre scuole viciniori nella
provincia, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 9, del Regolamento.
Infine, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, in subordine
allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di
specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di
istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente,
rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad
esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo
incarico, attraverso messa a disposizione.
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai
docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e per
una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i
dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.
Ove, infine, esperiti tutti i tentativi di cui sopra, si renda necessario attribuire la
supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale
specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, i dirigenti scolastici
individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi
di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie
d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del
sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree.
In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del
DPR 445/00, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le
dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei
dirigenti scolastici, ivi compresa gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI
ACCANTONAMENTI
In applicazione dell’art. 6 bis comma 5 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017/18, sottoscritta il 21 giugno 2017, i docenti in servizio a
tempo determinato con supplenza annuale o supplenza fino al termine delle attività
didattiche, per gli insegnamenti specifici dei licei musicali, possono presentare, entro il
termine stabilito, secondo le esigenze del territorio, da ciascun USR, apposita istanza di
accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’a .s. 2016/17.
Il diritto alla conferma opera soltanto nei confronti dei docenti che abbiano presentato il
modello B nel Liceo in cui hanno prestato servizio l’anno scolastico precedente.
SUPPLENZE
Successivamente alla fase di accantonamento di cui al paragrafo precedente e dopo le
ulteriori utilizzazioni dei docenti di ruolo, nel caso residuino ulteriori posti o quote orarie, si
procede all’attribuzione di supplenze mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto
compilate ai sensi del D.M. 374/2017 per ciascuna nuova classe di concorso istituita con D.P.R.
19/2016.
Le convocazioni degli aspiranti, sono disposte dai Dirigenti Scolastici in applicazione
delle disposizioni contenute nell’art. 7 del Regolamento.
In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto delle classi di concorso di indirizzo
del Liceo Musicale o del Liceo coreutico si utilizzano le graduatorie di istituto degli altri
istituti presenti in provincia. In caso di ulteriore esaurimento si utilizzano le graduatorie dei
Licei musicali e/o coreutici delle province viciniori secondo la tabella di prossimità fra
provinceitaliane:
http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/tabelle_vicinanza_province.shtml.
Quest’ultima procedura deve essere utilizzata anche nel caso in cui sia presente in provincia
un solo Liceo Musicale e/o coreutico.
PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI
Nel caso in cui non ci siano più aspiranti nella graduatoria ad esaurimento del
personale educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle
graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale
educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle
graduatorie ad esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.
CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE
SETTIMANALI
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento le ore di insegnamento, pari o inferiori a
6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di
organico di fatto non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo
scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione
scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in
questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28
dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola
medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente
al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e,
successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con
contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al
limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato
possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono
all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e
non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA
I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del
personale di ruolo devono essere integrate con le ore di programmazione da attribuire nei
contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio. Le ore da considerare per
l’adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A
tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di
programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un’ ora
di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.
Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di
lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al
personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, poiché il medesimo è risultato
sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno
assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo e di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7
comma 8 del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131.
In caso di assenza di titolari che provvedono all’insegnamento di una lingua straniera
le relative supplenze sono conferite ai sensi dell’art. 7, comma 8, del regolamento
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
Si ricorda che dal 1 settembre 2017 entrerà in vigore il sistema di qualificazione
professionale stabilito dall’Intesa di cui al D.P.R. 175 del 20 agosto 2012 che prevede, tra l’altro,
il possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all’insegnamento della religione
cattolica.
Qualora l’Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti
qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, stante
l’esigenza prioritaria di assicurare il servizio, si potrà ricorrere a personale docente non ancora
in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inseriti nei
previsti percorsi formativi. Tali docenti, ancorché impiegati su posti effettivamente vacanti e
disponibili, dovranno essere assunti con contratti dal 1 settembre sino al termine delle lezioni.
Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito entro il 31 dicembre 2017, potrà darsi corso
alla trasformazione del contratto in incarico annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito
oltre tale data, quest’ultimo potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 1
settembre 2018.
2 – CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA
L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430,
dispone che i posti di personale A.T.A., fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei
servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a
tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze
temporanee sino al termine dell’attività didattica .
Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui
all’art.554 del D.L. vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie
provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75.
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi
provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L. vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie
provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004,
n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici,
mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto.
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività
didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso
profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il
completamento. E’ consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al
momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.
Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente
assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e
principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.
Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti
dall’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116
del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.
Nota DGPER 10073 del 14/04/2016. Pertanto i dirigenti scolastici non possono
conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, a: a)personale appartenente al profilo professionale di assistente
amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto
abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale
appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
Anche per il personale A.T.A. si conferma la possibilità per gli interessati di farsi
rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non
applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni
di cui all’art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430), in caso di rinuncia
ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.
Per il profilo di DSGA, infine, la copertura di eventuali posti disponibili e/o vacanti in
sedi normo-dimensionate, si provvede secondo le modalità dell’art. 14 dell’ipotesi di CCNI
sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a. s. 2017-18.
3 – DISPOSIZIONI COMUNI
La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo
indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni
del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo
previsti dal CCNL. E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire
la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio,
etc…).
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza
soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi,
la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in
servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Si ricorda, infine, quanto disposto dal comma 131 dell’art. 1 della legge 107/2015 e
dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017).
CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME
Il C.C.N.L. 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo
determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’art. 25, c.
6, e l’art. 39, con particolare riguardo al c. 3, relativamente al personale docente ed educativo, e
gli articoli 44 c. 8, 51 e 58 relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà
luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n.
133/2008.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di
diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche.
Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del
personale ATA, possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla
costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino
nella stessa istituzione scolastica.
Si precisa che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi
provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli
elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n.
75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.
Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti
scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.
PRIORITÀ DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA
Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli
articoli 21, 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente
quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente
collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla
nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in
tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che
hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle
disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza
economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li
precedono in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la
produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le
disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale
scolastico.
Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola
istituzione scolastica.
Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui
all’art. 21, e al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica,
nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per
gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge
medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte
dell’Ufficio competente, per le per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della
persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.
ASSUNZIONI personale avente diritto alla riserva dei posti
Il diritto alla riserva dei posti ex L.68/99 nonché ex artt 678 comma 9 e 1014 comma
3,Dlgs 15 marzo 2010 n. 66, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto
nelle graduatorie ad esaurimento e del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.
Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente, educativo ed
A.T.A. beneficiario delle riserve di cui alla L. n. 68/99, le SS.LL. vorranno tener conto delle
istruzioni emanate nell’allegato A, punto A7, alla nota n. 11689 dell’11 luglio 2008 circa
l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione.
Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono
essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del
contingente provinciale.
Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni
del personale scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila,
ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro
che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o
infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’art. 1, c.2, della L. n. 407/98.
CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE
DI RITO
Si rammenta che l’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego è stato
abolito dall’art. 42 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9
agosto 2013 n. 98.
Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e
integrazioni.
PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le informazioni
riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari e sedi delle convocazioni ecc.,) siano adeguatamente e in
tempo utile per l’ordinato avvio dell’anno scolastico ,pubblicate sul sito istituzionale di
ciascun Ufficio.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Maddalena Novelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa